(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 48 del 30 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  e  integrazioni  alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22
«Disciplina  delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di
orari  degli  esercizi  commerciali»,  limitatamente agli articoli 1,
                      5-bis, 5-ter e 5-quater.

   1.  Alla  legge  regionale  3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle
vendite  straordinarie  e  disposizioni  in  materia  di  orari degli
esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  prima dell'art.1 sono inserite le seguenti parole: «Titolo I -
Disposizioni generali»;
   b) il comma 1 dell'art.1 e' sostituito dal seguente:
   «1.  La  presente legge, nell'esercizio della potesta' legislativa
di  cui  all'art.117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le
vendite   straordinarie   di   liquidazione,   di   fine  stagione  e
promozionali,  nelle  quali l'esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli,  reali  ed  effettive,  di  acquisto dei propri prodotti;
disciplina,  inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi
commerciali  di  vendita  al  dettaglio  in  sede fissa nella Regione
Lombardia.»;
   c) il comma 2 dell'art.1 e' abrogato;
   d)  al  comma  2-bis  dell'art.1,  le  parole «e quelle vigenti in
materia di orari e di aperture domenicali e festive» sono soppresse;
   e) prima dell'art.2 sono inserite le seguenti parole: «Titolo II -
Disciplina delle vendite straordinarie»;
   f)  prima dell'art.5-bis sono inserite le seguenti parole: «Titolo
III - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»;
   g) l'art.5-bis e' sostituito dal seguente:
   «Art. 5-bis (Orari delle attivita' di vendita al dettaglio in sede
fissa).  -  1.  Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi  commerciali  di  vendita  al  dettaglio  in sede fissa sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  presente articolo dei criteri adottati dai
comuni,  sentite  le  organizzazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori,  delle  imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto
commerciale,   anche   in  raccordo  con  le  indicazioni  del  piano
territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004,
n.  28  (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione
dei tempi delle citta), ove approvato.
   2.  Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette
alle  ore  ventidue.  Nel  rispetto di tale fascia oraria l'esercente
puo'  liberamente  determinare l'orario di apertura e di chiusura del
proprio  esercizio  non  superando  comunque il limite di tredici ore
giornaliere.   L'osservanza   della   mezza   giornata   di  chiusura
infrasettimanale e' facoltativa.
   3.  I  comuni, con le modalita' di cui al comma 1 e fermo restando
il limite delle tredici ore giornaliere, possono:
   a)  estendere  la  fascia  oraria  di  apertura  al pubblico degli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore
cinque e le ore ventiquattro;
   b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino,
specifiche  deroghe  all'orario  di  apertura  mattutino  di cui alla
lettera a).
   4.  Salvo  deroghe motivate da parte dei comuni interessati non e'
consentita  la  vendita  di  pane  la cui panificazione e' effettuata
nelle giornate domenicali e festive.
   5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa,
nel  corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi
2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:
   a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
   b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
   c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
   d) in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in
relazione alle esigenze locali.
   6.   I   comuni,   su   proposta  degli  esercenti  e  sentite  le
organizzazioni  di  cui al comma 1, individuano le giornate di cui al
comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.
   7.  Entro  il  termine  di  cui al comma 6 e fermo il disposto dei
commi  5  e  10,  lettera  d),  il comune puo' autorizzare l'apertura
domenicale  e  festiva  fino a un massimo di ulteriori dieci giornate
annue per:
   a)  i  comuni  capoluogo  di  provincia,  limitatamente  alle zone
diverse  dal  centro storico, previo accordo con le organizzazioni di
cui al comma 1;
   b)  gli  esercizi,  organizzati  anche  in  forma unitaria, aventi
superficie   di  vendita  non  inferiore  a  10.000  metri  quadrati,
denominati  factory  outlet  center,  specializzati  nella vendita di
prodotti  appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine
di  esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati,
collezioni  di  anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo
con le organizzazioni di cui al comma 1.
   8.  La Giunta regionale puo' autorizzare, per gli ambiti di cui al
comma  7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura
domenicale  e  festiva  a  seguito  di  motivata richiesta del comune
interessato   e   previo   accordo   unanime   dello  stesso  con  le
organizzazioni di cui al comma 1.
   9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l'apertura al
pubblico  nelle  giornate  domenicali  e  festive  e' consentita, con
riferimento  all'intero  anno  solare,  agli  esercizi commerciali di
vendita  al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino
a 250 metri quadrati.
   10.  Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l'apertura
al  pubblico  nelle giornate domenicali e festive e' consentita negli
ambiti territoriali a forte attrattivita', cosi' individuati:
   a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
   b)  i  comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A
della  legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio),   con   esclusione   dei   capoluoghi   di  provincia  e
limitatamente  ai  laghi  in  cui e' presente un servizio pubblico di
navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;
   c)  i  comuni  sedi  di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi
della disciplina regionale vigente;
   d)  i  centri  storici  dei  comuni  capoluogo  di provincia, come
delimitati dagli strumenti urbanistici;
   e)  i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa,
Linate,  Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in
linea  d'aria  a  partire  dagli  accessi  al  pubblico  allo  scalo,
esclusivamente  per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo
aeroportuale.
   11.  Salvo  non  coincida  con  la festa patronale e salvo deroghe
motivate  da  parte  dei  comuni,  non  e'  consentita  l'apertura al
pubblico   delle   attivita'   di  vendita  nelle  seguenti  giornate
domenicali o festive:
   a) 1° gennaio;
   b) Pasqua;
   c) 25 aprile;
   d) 1° maggio;
   e) 15 agosto;
   f) 25 dicembre pomeriggio;
   g) 26 dicembre.
   12.  L'esercente  e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
   13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12
del  presente  articolo,  non si applicano alle seguenti tipologie di
attivita', purche' esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno
l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:
   a) rivendite di generi di monopolio;
   b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
   c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
   d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante,
articoli  di  giardinaggio,  mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette,  videocassette,  opere d'arte, oggetti di antiquariato,
stampe,  cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato
locale;
   e)  esercizi  di  vendita  interni  alle sale cinematografiche, ai
campeggi,  ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e
nelle  stazioni  di  servizio  lungo  le  autostrade,  nonche'  nelle
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
   14.   I   comuni   possono  autorizzare,  in  base  alle  esigenze
dell'utenza   e  alle  particolari  caratteristiche  del  territorio,
l'esercizio    dell'attivita'   di   vendita   in   orario   notturno
esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.»;
   h) dopo l'art.5-bis e' inserito il seguente:
   «Art.  5-ter  (Sanzioni  per  le violazioni della disciplina degli
orari).  -  1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo
di  chiusura  degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di
cui  alla  presente  legge  nelle  giornate domenicali e festive sono
punite  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000
euro  per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000
euro  per  la  tipologia  delle medie strutture di vendita e da 5.000
euro  a  30.000  euro  per  la  tipologia  delle  grandi strutture di
vendita.
   2.  Si  ha  reiterazione  quando  nei  cinque anni successivi alla
commissione  della  violazione  di  cui  al  comma  1,  accertata con
provvedimento  esecutivo,  sia stata commessa la medesima violazione.
In  caso  di  piu' contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al
comma  1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione
amministrativa  pecuniaria,  dispone la sospensione dell'attivita' di
vendita  per  un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi.
Il   provvedimento  di  sospensione  e'  disposto  anche  qualora  il
contravventore   abbia   effettuato   il   pagamento  della  sanzione
pecuniaria   in   misura   ridotta   relativamente   alle  violazioni
contestate.»;
   i) dopo l'art.5-ter e' aggiunto il seguente:
   «Art.  5-quater  (Clausola  valutativa).  - 1. La Giunta regionale
informa  il  Consiglio  regionale  dell'attuazione  della legge e dei
risultati  da  essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura
degli esercizi commerciali.
   2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio  regionale  una  relazione  triennale che fornisce risposte
documentate ai seguenti quesiti:
   a)  in  che  misura  e  con  quali  modalita'  gli esercenti hanno
utilizzato  le  opportunita'  di  apertura  domenicale  e festiva, in
relazione  alla  dimensione  degli  esercizi commerciali ed alla loro
distribuzione territoriale;
   b)  quali  azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni
per  incentivare  le iniziative delle associazioni di categoria delle
imprese  commerciali  finalizzate all'animazione dei centri urbani ed
alla  promozione  delle  attivita'  commerciali  ai sensi della legge
regionale   21  marzo  2000,  n.  13  (Interventi  regionali  per  la
qualificazione   e   lo   sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese
commerciali);
   c) in che misura e con quali modalita' i comuni hanno regolato gli
orari commerciali;
   d)   in  che  misura  e  con  quali  modalita'  le  iniziative  di
diversificazione   e   ampliamento   delle  aperture  degli  esercizi
commerciali  sono  state  inserite nei piani territoriali degli orari
nei comuni che si sono dotati di questo strumento;
   e)  quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono
state  prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle
aperture  domenicali  e  festive,  in relazione alla dimensione degli
esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.».